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C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.
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Con questo articolo porto a conoscenza uno scambio di considerazioni su una particolare tutela del diritto d’autore, le creazioni grafiche, non fotografiche, diffusissime sia sul web che nell’editoria: i loghi.

Un collega ha formulato questo quesito: “Un privato, che collabora con una società che realizza siti internet, crea un logo per un cliente della società medesima. Tale logo, oltre che figurare sul sito del cliente, verrà usato dal cliente stesso su magliette e altri gadget. L’utilizzo del logo si protrarrà per alcuni anni. Può il privato collaboratore (inventore del logo) vantare un diritto d’autore sul logo? In che modo può tutelare tale diritto?”.

Nello specifico l’opera del designer è costituita di 2 elementi: la creazione del logo e la sua cessione in uso a titolo esclusivo e definitivo o la concessione con limitazioni di durata e utilizzo.
Il problema nasce dal fatto che l’artista può cedere liberamente tutti o soltanto alcuni dei diritti di utilizzazione o può restare titolare dell’intero diritto d’autore; ma spesso i contratti non specificano questi dettagli. Ovviamente occorre allora considerare gli elementi impliciti della commissione e quindi ritenerli di fatto compresi nel compenso. Altrettanto ovvio è che qualora non vengano previste condizioni limitative la cessione può ritenersi a titolo esclusivo e definitivo.

L’art. 107 della Legge sul diritto d’autore stabilisce che diritti di utilizzazione di un’opera figurativa, come per tutte le opere dell’ingegno, possono essere liberamente trasferiti “in tutti i modi e forme consentiti dalla legge”.
L’art. 109 specifica che, per le opere delle arti figurative, la vendita dell’esemplare non comporta la cessione dei diritti di utilizzazione dell’opera.
Invece, la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per la riproduzione fa presumere, fino a prova contraria, la cessione del diritto di riprodurre ed utilizzare l’opera stessa.
Quindi, un’opera d’arte figurativa come il logo può formare oggetto di un contratto di compravendita, che, tuttavia, ai sensi dell’art. 109 non comporta la cessione dei diritti ma la mera utilizzazione.
In ogni caso l’autore resta titolare dei diritti di utilizzazione dell’opera ceduta e il suo diritto sarà coesistente con quello dell’acquirente.

Attualmente è possibile richiedere una privativa al Ministero su una parola scritta in qualsiasi carattere e colore e ma non sulla particolare grafia del logo; per questo ci sono 2 differenti possibilità:
- ottenere un documento sottoscritto dal designer cui è stato commissionato il logo in cui venga dichiarata che tale creazione è stata richiesta e in quale data;
- che l’autore di tale logo (o loghi) cede in modo esclusivo il diritto di utilizzo degli stessi;

Si veda bozza dichiarazione in calce.

Il successivo uso costituirà un c.d. “marchio di fatto” ovvero non registrato. Suscettibile di eventuali contestazioni di terzi che possano dimostrare la non novità del segno o la stretta similitudine con un segno preesistente.
Qualora i loghi utilizzati si sostanzino sempre nella raffigurazione dello stesso soggetto, di volta in volta anche caratterizzato da elementi estranei, e lo stesso costituisca comunque il c.d. “cuore” del marchio (elemento distintivo e caratterizzante), allora la via più sicura sarebbe la registrazione. Spesso questi segni distintivi non sono registrati dagli autori in quanto si tende a personalizzare il logo/marchio e per ciò non sono riutilizzabili facilmente.

Il privato collaboratore è pur sempre l’autore del logo, e come tale vanta i diritti di creazione.
Una volta che il contratto di commissione si estingue gli effetti connessi all’adempimento di tale contratto sono ovvi e quindi se non è meglio o diversamente specificato, ritengo che il pagamento comprenda la creazione artistica del logo nonchè il trasferimento illimitato ed esclusivo dei diritti di utilizzazione. Occorre quindi disciplinare in maniera corretta ed efficace, oltre che distintamente, gli elementi del contratto in specie.
Usualmente i grafici di una certa esperienza stipulano contratti dettagliati e conservano minuziosamente le commissioni, i bozzetti e quant’altro. Per i più piccoli spesso si è fagocitati da un sistema che, considerati di costi, lascia ben poco alla tutela dei propri diritti.

Più in generale, sul piano normativo la legge sul diritto d’autore, specificatamente al punto 7 dell’art. 2, sancisce che debbano considerarsi oggetto di protezione le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia.
La legge prende quindi in considerazione qualsiasi forma espressiva che rientri, anche in senso lato, nel concetto di fotografia.
Dobbiamo di conseguenza annoverare fra queste le immagini create con l’ausilio di un PC e quelle che costituiscono copie digitalizzate delle stampe originali.

In base all’art. 87 non rientrano nel diritto alla protezione le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Le riproduzioni fotografiche non sono quindi suscettibili di alcuna tutela.
Sempre l’art. 87 stabilisce che sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione della protezione le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
E’ possibile tuttavia estrapolare dalla legge sul diritto d’autore una terza categoria, definibile come opere fotografiche, diversa dalle precedenti per l’apprezzabile apporto creativo in esse contenute. Le opere fotografiche sono anch’esse suscettibili di tutela, ma si differenziano dalle semplici fotografie per la durata dei diritti patrimoniali. Mentre per quest’ultime viene fissata una durata di venti anni dalla data di produzione, alle opere fotografiche si applica la disciplina generale delle altre opere dell’ingegno, la quale prevede che i relativi diritti patrimoniali si estinguano dopo settant’anni dalla scomparsa dell’autore.

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TRASFERIMENTO DI DIRITTI ESCLUSIVI DI UTILIZZAZIONE DI OPERA GRAFICA.

Io sottoscritto _______________ residente a ________ dichiaro con la presente quanto segue:

1. di aver ricevuto in data ___ dal Signor _______ residente a _____, una richiesta di elaborazione di un logo di mia personale creatività;

2. di aver provveduto a seguito di tale richiesta alla elaborazione del logo qui allegato;

3. di aver trasferito al signor ______ i diritti esclusivi di utilizzazione commerciale dello stesso logo in qualsiasi paese, ivi compresa la sua utilizzazione come marchio;

Firma ___________


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8 Commenti a “Logo e diritto d’autore”

  1. Cioè, sto cercando info in merito poichè ho appena verificato che una associazione ha usato un mio logo che stavo facendo per loro, senza essere autorizzati, non avendo terminato il lavoro, ed avendo sospeso le comunicazioni per loro scelta.
    Hanno quindi usato un logo prodotto da me, ma non registrato ufficialmente, senza ne pagarlo, ne informarmi, ne chiedermi l’autorizzazione per farlo. Ho facoltaà di oppormi ed impedirlo anche legalmente? grazie. a presto.

    eugenio

  2. Se tu riesci a dimostrare che il logo è una tua creazione puoi opporti in ogni sede. Tutto ciò che crei con il tuo ingegno appartiene a te fino a quando nn cedi i diritti d’uso con una liberatoria. Anche nel caso che qualcuno ti abbia commissionato un logo, con o senza contratto. La prima cosa che devi fare è contattare questa associazione è avvisarli che: o ti pagano per il logo che hai realizzato oppure procederai x via legali.

    Pino

  3. Buongiorno,
    vorrei registrare il simbolo ed il nome di una lista civica
    (LISTA CIVICA IL GRILLO + eventuale città o regione),
    ho notato su alcuni siti di partiti politici che anziché la R di marchio registrato c’è vicino al nome la C del copyright del diritto d’autore, qual’è dunque la registrazione corretta da fare?? E’ possibile verificare se sono già stati depositati marchi simili?
    In ultimo, tale registrazione mi mette realmente al riparo da citazioni in giudizio da parte di cittadini più o meno noti di nome grillo?
    Grazie per la vostra disponibilità,
    Dott. Giancarlo Pellecchia

    giancarlo pellecchia

  4. @ Giancarlo
    Innanzitutto dipende se vuoi registrare il tuo simbolo in ambito nazionale o comunitario. Nel secondo caso vedi qui: http://oami.europa.eu/it/mark/default.htm
    Nel primo caso puoi registrare il tuo simbolo presso la camera di commercio della tua città nell’apposito ufficio adibito alla registrazione dei marchi/simboli. Sempre presso la camera di commercio puoi fare delle visure preventive x vedere se esistono depositati simboli come il tuo.

    Pino Tortorelli

  5. Grazie mille Pino!
    La registrazione sarà in ambito nazionale, farò comunque prima la visura preventiva. Ultima cosa sai dirmi quanto mi costerà indicativamente la registrazione? La farò comunque, credo sia l’unico modo per tutelarmi, siamo un gruppo di amici e vogliamo fare qualcosa per la nostra città ma senza procurarci ulteriori noi legali ed il marchio scelto mi sembra il migliore. Grazie ancora per la tua disponibilità.

    giancarlo

  6. Il costo dipende dal numero di “classi” che vuole acquistare x proteggere il suo simbolo. Esistono circa 40 classi (alimentari, commerciali, edilizia, tecnologici,etc.) Direi che x una classe nn + di 100 euro. Scelga bene la sua classe.

    Pino Tortorelli

  7. Ho realizzato, senza richiedere un compenso, un logo per una associazione sportiva di cui facevo parte. Questa associazione non esiste più da novembre 2007, ma ora alcuni degli ex membri hanno creato una nuova associazione utilizzando il logo in questione. Posso in qualche modo impedirlo?

    Rosaria

  8. Se hai in mano un documento che attesta che sei l’autore del logo o se hai solo tu i file originali (vettoriali), e se non hai mai firmato una liberatoria di cessione dei diritti dello stesso, hai buone chances di impedire l’utilizzo. Magari cerca un accordo, fatti pagare il suo utilizzo, oppure cedilo con una liberatoria scritta, facendoti sempre pagare.

    Pino Tortorelli

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